Con la presente circolare si pongono all’attenzione dei clienti le più importanti novità introdotte dal D.L.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n.102/2009.
Agevolazione Tremonti-ter
L’agevolazione prevede una riduzione del reddito d’impresa pari al 50% del valore degli investimenti fatti a
decorrere dal 1 luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010 in nuovi macchinari e nuove apparecchiature.
Non tutti gli investimenti sono agevolati, ma i nuovi macchinari e le nuove apparecchiature devono essere
compresi in un’apposita tabella, che per comodità si riproduce alla fine della presente circolare.
Si sottolinea che l’agevolazione non riguarda gli immobili, gli automezzi e i personal computer.
L’acquisizione dei beni agevolabili può avvenire tramite compravendita, leasing, o tramite costruzione interna
(effettuata direttamente o tramite appalto).
Destinatari dello sconto sono tutti i titolari di reddito d’impresa; rimangono esclusi dalla Tremonti-ter i
professionisti.
Le imprese a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose (individuate dal D.Lgs.
334/1999) per poter fruire dell’agevolazione devono documentare l’adempimento degli obblighi in materia di
sicurezza.
La detassazione opera solo ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef), mentre non opera ai fini Irap.
Per dare un’indicazione della portata dell’agevolazione si fa presente che una S.r.l. che effettuerà nel
periodo sopra indicato investimenti agevolabili per euro 100.000 potrà godere di un risparmio d’imposta di
euro 13.750.
L’agevolazione viene revocata nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti vengano venduti o destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto.
In pratica, i beni acquistati nel secondo semestre 2009 non devono essere venduti prima del 31/12/2011.
LISTA COMPLETA MACCHINARI COMPRESI NELLA TREMONTI TER
Bonus per aumenti di capitale
Il decreto prevede per gli aumenti di capitale eseguiti da persone fisiche entro il 5 febbraio 2010 una
deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell’incremento patrimoniale.
Il bonus è riservato alle società di capitali e alle società di persone.
Nuove regole per la compensazione dei crediti Iva
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti viene previsto che a partire dal 2010 i crediti Iva di importo
superiore ad euro 10.000 possano essere utilizzati in compensazione con altri tributi o contributi solo a
decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione Iva annuale (o
del modello TR per i crediti infrannuali).
Inoltre, la compensazione dei crediti Iva superiori a 10.000 euro annui dovrà obbligatoriamente effettuarsi
mediante il canale dei sevizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; non sarà pertanto più
possibile utilizzare l’home banking.
Infine, se l’importo del credito supera euro 15.000 la possibilità di compensazione è subordinata
all’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Per non costringere i contribuenti ad una lunga attesa prima di poter utilizzare il credito Iva, è previsto che i
soggetti interessati possano presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma già a partire dal primo
febbraio. In base alle attuali disposizioni quindi, si dovrà comunque attendere almeno fino al 16 marzo per
poter effettuare compensazioni superiori a limite sopra indicato.
In caso di utilizzo di crediti Iva inesistenti, non sarà più possibile fruire della definizione agevolata: la
sanzione, una volta notificata, dovrà essere pagata per intero.
Rateizzazione Iva da adeguamento
Prima dell’entrata in vigore della manovra in commento, a causa dell’infelice formulazione letterale della
norma di riferimento, tutte le imposte dovute a seguito dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore
potevano essere versate a rate, tranne l’Iva che invece doveva essere versata in un’unica soluzione insieme
al saldo delle imposte sul reddito.
Tale anomalia, che di fatto precludeva a molti contribuenti di accedere all’adeguamento, è stata ora rimossa
e pertanto già a partire da Unico 2009 è stato possibile rateizzare anche l’Iva.
Si comunica inoltre che a partire dal 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 30
settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore. Questo significa che a partire da quest’anno i
programmi di calcolo potranno essere forniti prima e che quindi sarà possibile monitorare in modo più
tempestivo la congruità dei redditi del’impresa.
Nuovi coefficienti di ammortamento
E’ prevista la revisione dei coefficienti di ammortamento entro la fine dell’anno. I nuovi coefficienti
consentiranno un ammortamento più veloce per i beni ad elevata tecnologia o che producono risparmio
energetico. Presumibilmente si osserverà, invece, una diminuzione dei coefficienti per quei beni ritenuti
industrialmente meno strategici.
Le novità nei rapporti con le banche
Commissione di massimo scoperto
Al fine di migliorare la trasparenza tra banche e clienti viene abrogata la cosiddetta commissione sul
massimo scoperto, che veniva calcolata applicando una determinata percentuale sul massimo saldo liquido
dare registrato durante il trimestre, anche nell’ipotesi in cui il cliente era risultato “scoperto” per un solo
giorno.
Al posto di detta commissione le banche ne applicheranno un’altra che potrà essere chiamata in vari modi
(spesso viene chiamata commissione sul fido accordato), la quale deve essere corrisposta per il semplice
fatto di disporre di un affidamento, e indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Quindi, a differenza di prima, l’onere da sostenere non sarà più correlato dal livello effettivo di utilizzo delle
somme affidate, bensì dal semplice importo affidato.
Viene inoltre stabilito che l’ammontare del nuovo corrispettivo non potrà superare lo 0,5% per trimestre
dell’importo dell’affidamento, pena la nullità.
Nuove disposizioni per bonifici e assegni
A partire dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario non potrà mai superare:
- per i bonifici: 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento;
- per gli assegni circolari: come sopra;
- per gli assegni bancari: 3 giorni lavorativi alla data del versamento.
Inoltre, sempre dal 1 novembre 2009, la data di disponibilità economica di tali titoli per il beneficiario non
potrà superare:
- per i bonifici: 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento;
- per gli assegni circolari: come sopra;
- per gli assegni bancari: 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
Surrogazione del mutuo
Viene stabilito che se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta
fatta dalla banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima deve risarcire il cliente in misura pari all’1%
del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Moratoria a favore delle piccole e medie imprese per i debiti verso le banche
In base ad un apposito accordo tra Governo e banche sarà possibile richiedere la sospensione del
pagamento della quota capitale di mutui e leasing, mentre si continuerà a pagare solo gli interessi.
I soggetti interessati devono fare apposita richiesta scritta alla propria banca, la quale avrà 30 giorni di
tempo per rispondere.
Per accedere alla moratoria le imprese dovranno comunque avere una situazione economica e finanziaria
che ne possa provare la continuità aziendale
La sospensione durerà un anno (sei mesi per i leasing mobiliari).
A seguito della richiesta delle imprese interessate le banche esperiranno una loro istruttoria, ma viene
esplicitamente previsto che per l’attuazione della disposizione in commento, le banche non possono
pretendere garanzie aggiuntive né commissioni varie; possono invece richiedere alle aziende ulteriore
documentazione amministrativa (bilanci, ecc.)
Agevolazioni per autotrasportatori
Viene prevista la concessione di un credito d’imposta per ciascun veicolo di massa complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate posseduto ed utilizzato per l’attività autorizzata di autotrasporto merci.
L’entità del credito d’imposta è pari al 35% della tassa automobilistica pagata per l’anno 2009.
Se il veicolo ha una massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate la menzionata percentuale passa a 70%.
Per l’ottenimento dell’agevolazione occorre redigere una dichiarazione sostitutiva utilizzando l’apposito
modello e presentare la stessa a mezzo raccomandata (senza A/R) al seguente indirizzo : Agenzia delle
Entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n.21, C.A.P. 65129 Pescara.
Scudo fiscale
Chiunque abbia depositi o altre attività finanziarie e patrimoniali all’estero potrà usufruire dello scudo fiscale.
Chi è interessato è pregato di contattare lo studio per avere maggiori informazioni circa i risvolti
dell’operazione e per l’assistenza nell’eventuale rimpatrio di capitali.
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